Statuto
STATUTO Dell’Organizzazione di Volontariato “TRIBUNALE DELLA SALUTE ODV” approvato dall'Assemblea in data 3/7/2019 e registrato all'Agenzia delle Entrate in data 15/7/2019
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
È costituita una Organizzazione di Volontariato denominata: “TRIBUNALE DELLA SALUTE ODV”, con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci.
L’Associazione potrà costituire sedi secondarie in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò sia ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 - Scopi e attività
L’Associazione è apartitica, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 Dlgs. 117/2017:
1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 Dlgs. 117/2017;
3) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 Dlgs. 117/2017;
In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:
1. studiare i bisogni della collettività in relazione alle condizioni sanitarie dell’ambiente e ai servizi sanitari;
2. sviluppare nei confronti delle istituzioni un’azione di stimolo e collaborazione per le soluzioni di problemi di interesse collettivo;
3. attivare punti di ascolto presso le Strutture Sanitarie al fine di tutelare la salute dei cittadini e il diritto dei malati e delle persone con disabilità alle prestazioni sanitarie, anche aiutando gli utenti nella compilazione di reclami per eventuali disagi patiti, proposte per
migliorare i servizi, segnalazioni quando l’operatore dell’attività pubblica indirizza all’attività privata a pagamento, valutazione e orientamento in caso di lamentata malpractice medica;
4. provvedere alla raccolta e alla trasmissione di denunce e testimonianze scritte e verbali, effettuare indagini e sopralluoghi per verificare il regolare funzionamento dei servizi sanitari nell’ambito della normativa vigente;
5. assistere il cittadino presso l’autorità competente per il rispetto delle sue fondate richieste in ordine al servizio sanitario, in particolare a tutela della dignità della persona e del suo diritto alla salute;
6. promuovere l’educazione sanitaria e la corretta informazione circa i diritti del cittadino e in particolare del malato e della persona con disabilità, anche mediante corsi formativi;
7. sollecitare forme di volontariato e di solidarietà operante e di coordinamento fra le associazioni che si riferiscono a patologie specifiche;
8. promuovere giudizi civili, amministrativi e costituirsi parte civile nei processi che hanno per oggetto violazioni del diritto alla salute del cittadino;
9. visitare ed assistere i degenti nelle strutture presso le quali sono ricoverati.
L’Associazione si occupa di ogni questione riguardante la difesa della salute e quella dei diritti del malato, nel campo della sanità pubblica e privata.
L’Associazione promuove collegamenti e relazioni con:
- altri centri, movimenti e associazioni che svolgono attività di tutela dei diritti del malato e promuove un coordinamento regionale con altre associazioni dell’Emilia-Romagna;
- associazioni di malati e di famiglie di malati;
- associazioni di utenti e di volontari che prestano la loro opera nel settore della sanità;
- enti e associazioni aventi convergenza di fini e di interessi.
L’Associazione può aderire ad altre Associazioni per il raggiungimento degli scopi sociali.
L’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività sia ritenuta utile al proseguimento delle finalità statutarie di interesse generale sopra richiamate.
Art. 3 – Volontari e lavoro retribuito
Le attività indicate all’art. 2, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi, alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo e nei limiti previsti dal Codice del terzo settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
L’Associazione provvede ad assicurare i volontari non occasionali, con apposite polizze di copertura contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 4 - Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:
1) quote e contributi degli associati;
2) eredità, donazioni e legati;
3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche,
anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito
dei fini statutari;
4) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
7) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
(per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
8) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo alla data di chiusura dell’esercizio. Il termine è prorogabile fino al 30 giugno quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione qualora ciò sia previsto per legge.
Art. 5 - Membri dell'Associazione
Possono essere soci dell’Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità
dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l’associazione si propone.
Il numero degli aderenti è illimitato. L’adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.
Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazione di volontariato.
Art. 6 – Procedura di ammissione dei soci
L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato entro 30 giorni mediante comunicazione e-mail o raccomandata ed annotata nel libro degli associati.
La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell’interessato e deve contenere l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l’aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l’assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all’assemblea il riesame della propria decisione.
Art. 7 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decesso, recesso, decadenza, esclusione in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione e/o sopravvenienza di conflitto d’interessi.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.
Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo, previa contestazione scritta dell’addebito e acquisizione delle eventuali giustificazioni. Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre ricorso, entro 60 giorni dalla comunicazione, all’assemblea dei soci che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 8 - Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
● partecipare attivamente e essere informati sull’attività associativa;
● eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi;
● chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
● formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
● esaminare i libri sociali.
I soci sono tenuti a:
● rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
● essere in regola con il versamento della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
● non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
● astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
● contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 9 - Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
● l’Assemblea dei soci;
● il Consiglio direttivo;
● il Presidente;
● l’Organo di Controllo, ove nominato.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 10 - L’Assemblea
L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.
Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno 15 giorni nel libro soci. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.
Art. 11 - Convocazione
L’assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di comunicazione e-mail almeno 7 giorni prima.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Art. 12 – Quorum costitutivi
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario della prima convocazione.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.
Art. 13 – Quorum deliberativi
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.
Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli soci presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Art. 14 – Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria:
● nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
● nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
● approva il bilancio;
● delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
● delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
● delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
● approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
● fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
● destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
● delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.
L’assemblea straordinaria delibera:
● sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
● sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
● sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.
Art. 15 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal membro più anziano di età.
Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.
Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio direttivo:
● nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
● cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
● predispone bilancio o rendiconto;
● stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
● delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
● delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
● provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 3 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 6 mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 17 - Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, qualora nominato dal Consiglio direttivo.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
Art. 18 - Organo di Controllo
Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali previste dal codice del terzo settore che impongono la previsione dell’organo di controllo, ovvero nei casi in cui l’assemblea dei soci comunque lo deliberi, è eletto l’organo di controllo, collegiale o monocratico, cui spetta la vigilanza contabile ed amministrativa dell’Associazione.
Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L’Organo di Controllo, se nominato:
● vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
● vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
● attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
● esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio
ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.
L’Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.
In tal caso l’organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 19 Libri sociali obbligatori
L’associazione deve tenere:
● il libro degli associati;
● il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
● il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
● il libro dei volontari.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta al Consiglio Direttivo una volta all’anno. Il Consiglio riscontra la richiesta entro 30 giorni, consentendo la disamina. In caso di richiesta di estrazione copie i relativi costi saranno a carico dell’associato richiedente.
Art. 20 - Scioglimento
In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.
Art. 21 - Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.